Provvedimenti legislativi e disposizioni ufficiali d'eccezione emanate per misura di guerra, 1. izdajaUnione tipograficoeditrice torinese, 1918 |
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10 febbraio 10 gennaio 12 ottobre 13 luglio 14 giugno 18 aprile 21 aprile 23 maggio 28 febbraio 29 marzo agosto all'art alleg amministrazioni applicano approvato approvvigionamenti aprile assegni autorizzazione biglietti Carta bollata caso ciascun civile codice penale comitato comma commercio e lavoro commissario generale commissione competenza comuni consiglio consorzio decreto legislativo decreto luogotenenziale denuncia depositi dicembre diritto disposizioni effetti enti entrerà in vigore facoltà febbraio fissa foglio Gazz Gazzetta ufficiale gennaio giorno giudiziaria giugno istituti legge 13 legge 4 luglio Lex-Provved Lire Lire Lire luogotenenziale 9 novembre maggio marzo merci militare militari ministero nazionale ordinario ottobre pagamento precedente prefetto presente tariffa presidente prezzi massimi provinciale provincie Provved pubblicazione nella Gazzetta reato regio decreto regolamento relative requisizione rilasciati sarà saranno servizio siano speciale spese stabilite superiore tabella tassa di bollo testo unico titolo uffici del registro ufficiale del regno vendita Visto il decreto zione
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Stran 223 - Ogni nota, atto o scritto qualunque, rilasciato per liberazione a qualunque titolo, il quale indichi quietanza totale o parziale, col pagamento di moneta, compensazione o accreditamento; Ogni nota, atto o scritto che annulli semplicemente un debito...
Stran 550 - Hongrie, le Gouvernement de SM le Roi d'Italie et le Gouvernement de la...
Stran 238 - ... archivisti, agenti delle tasse e del catasto, arbitri, periti, uscieri, cursori, servienti o messi di fare qualsiasi atto del loro ufficio rispettivo in appoggio di carte non munite del bollo prescritto, dar corso alle medesime, di riceverle in deposito, di spedirne copie, di citarle nei loro atti o scritture, o di farne altro uso.
Stran 290 - ART. 5. - - Gli atti e contratti di qualunque natura ricevuti dai notai o da altri pubblici ufficiali di uno dei due Stati faranno piena fede ed avranno esecuzione nell'altro senz'altra formalità di legalizzazione, per gli atti e contratti ricevuti in Italia, oltre quella, che è ora prescritta, del Presidente del competente tribunale civile e penale, quando gli atti debbono avere effetto nel Regno...
Stran 471 - Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di...
Stran 579 - Art. 3. Tutti indistintamente gli atti di procedura civile, in materia di onoraria giurisdizione, contenziosa e di esecuzione , i mandati alle liti ed in genere tutte le domande od istanze e tutti gli atti che sotto qualsivoglia denominazione si presentano alle autorità giudiziarie o...
Stran 444 - Regno i quali, per lo spazio di quattro mesi, abbiano, dopo compiuta l'età di 40 anni, esercitata la navigazione sul mare o sui laghi, ovvero la pesca all'estero od in alto mare, costiera, nei porti, nei laghi o nelle lagune; oppure il mestiere di barcaiuolo o battellante di porti, spiagge, laghi o lagune, sotto qualsiasi denominazione. Sono però esclusi dalla leva marittima i gondolieri di Venezia addetti al servizio dei privati od ai traghetti interni della città, quando per altri motivi non...
Stran 693 - Art. 6. — Nel caso di concorso di reati e di pene, l'amnistia si applica distintamente a ciascun reato ; l'indulto si applica una sola volta dopo cumulale lo pene, secondo le norme stabilite negli articoli 67 e seguenti del Codice penale.
Stran 242 - ... Anche dopo iniziato il procedimento saranno ammessi i contravventori al pagamento delle pene pecuniarie e delle tasse di bollo. In questo caso, esibendosi la prova al Pubblico Ministero del pagamento delle tasse, delle pene e delle spese, non si farà più luogo ad ulteriore procedimento. Art.
Stran 462 - IV del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con r. decreto 1.° agosto 1907, n.