opere militari. Esso potrà in circostanze speciale richiedere istruzioni al ministero. In nessun caso sarà permesso alle navi neutre sia da guerra che da commercio di rimanere ancorate o di entrare al di dentro delle linee di sbarramento. ᎪᎡᎢ. 5. In tempo di guerra sarà assolutameute vietato, tanto di giorno che di notte, a qualunque galleggiante di proprietà privata ed alle imbarcazioni delle navi da guerra neutre di circolare nei porti e rade difese, nonchè dentro la sfera delle batterie. Le navi di commercio e le navi da guerra neutre che si trovino ancorate nella località, potranno comunicare colla terra soltanto di giorno, attenendosi alle norme che saranno all'uopo emanate dal comando della piazza. ART. 6. Sarà assolutamente vietato a qualunque nave, in genere, l'approdo di notte nelle rade o porti difese, come pure l'avvicinarsi a portata di tiro da opere difensive costiere. Nel recevere l'intimazioni prescrittta all'art. 1 esse dovranno immantinente allontanarsi. ᎪᎡᎢ. 7. Le disposizioni contenute in tutti gli articoli precedenti non saranno applicabili ai galleggianti in genere assegnati al servizio locale militare e al servizio di navi da guerra o ausiliare, nazionale o alleate, ancorate, nella località; esse non saranno nemmeno applicabili alle navi da guerra o ausiliarie, nazionali o alleate, che abbiano urgenza assoluta di approdo immediato in una località difesa. Istruzzioni speciali ai comandanti di piazze marittime, di forze navali e di navi isolate stabiliranno le norme da seguire nei casi sopra indicati. ART. 8. I porti e le rade difesa per i quale avranno effetto le disposizioni contenute negli articoli precedenti sono: Spezia, Napoli, Venezia, Vado-Savona, Genova, Livorno, Portoferraio, Porto Longone, S. Stefano di Argentaro, Civitavecchia, Gaeta, Maddalena, Messina, Augusta, Siracusa, Taranto, Brindisi, Ancona e Palermo. ART. 9. Ogni qualvolta le suddette rade o porti militari debbano essere messe in assetto di guerra, i comandanti delle piazze, quando le circostanze lo richiedano, intimeranno alle navi in genere, da guerra o da commercio che trovinsi ancorate nelle zone difese, di lasciare l'attuale ancoraggio per prendere il largo, o per recarsi in quegli altri punti che fossero loro assegnati in base alle prescrizioni contenute negli articoli precedenti. Le navi che riceveranno l'intimazione di prendere il largo saranno tenute ad allontanarsi fuori della portata di tiro delle opere di difesa entro 12 hora dal momento che l'ordine vieu loro notificato a bordo. Alle navi che non potranno trovarsi in condizione di prendere il mare nel termine stabilito, saranno concesse tutte le facilitazioni possibili subordinatamente alle esigenze della sicurezza della piazza. Per l'esecuzione dell'ordine dato, i comandanti delle piazze potranno ricorrere all'impiego di tutti quei mezzi che l'urgenza del caso richiederà. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, li 27 novembre 1887. UMBERTO. B. BRIN. E. BERTOLE-VIALE. N. 98 Como devem proceder em tempo de paz os navios de guerra estrangeiros que queirão ancorar em portos e costas da Italia. MINISTERO DELLA MARINA REGIO DECRETO N. 5230 (SERIE 3a) che REGOLA IN TEMPO DI PACE L'ANCORAGGIO DELLE NAVI DA GUERRA ESTERE NEI PORTI E SULLE COSTE DEL REGNO. Umberto I per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia. Visto il r. decreto 6 aprile 1864 sulla neutralitá dei porti; Visto il r. decreto 26 luglio 1870 che approva alcune aggiunte all'art. 13 del citado r. decreto; Visto il r. decreto 27 novembre 1887 n. 5099 (serie 3a) che regola in tempo di guerra l'approdo ed il soggiorno delle navi nei porti e sulle coste difese da opere militari marittime; Sentito il parere del Consiglio Superiore di marina; Sulla proposta del nostro ministro per la marina, d'accordo con quelli della guerra e degli affari esteri; Abbiamo decretato e decretiamo: ART. 1. E' concesso ai bastimenti da guerra, appartenenti a nazioni amiche, l'ancoraggio in tutto il littorale italiano, con le restrizioni imposti dai seguenti articoli 2, 3, 4 e 5 e salva restando la facoltà di vietare loro, all'occorrenza ogni approdo, conforme il diritto delle genti. ART. 2. Nei porti considerati piazze forti marittimi o porti militari, nei luoghi de ancoraggio ove esistono stabilimenti, arsenali e cantieri marittimi militari, comi pure in quelle località che per la loro ubicazione possono in date eventualità acquistare una importanza militare di qualche rilievo, le navi da guerra estere non potranno soggiornare por un periodo di tempo maggiore di otto giorni; nè sarà permesso che in uno dei suddetti ancoraggi si riuniscano navi da guerra estere della stessa bandiera, in numere superiore a tre. I limiti sopramenzionati potranno essere estesi soltanto per il caso di rilascio forzato, oppure dietro un formale permesso, che dovrà essere richiesto al regio governo per via diplomatica. Quando nei suddetti porti o luoghi di ancoraggio approdasse una forza navale estera composta di più di tre bastimenti, l'autorià marittima locale dovrá a vvisare subito il comandante in capo della forza stessa della disposizione contenuta nel primo paragrafo del presente articolo affinchè egli faccia allontanare le navi eccedenti il numero di tre. ART. 3 I porti e luoghi di ancoraggio di cui all'articolo precedente sono: 1. Quelli contemplati nell'art. 8 del r. decreto 27 novembre 1837 che regola in tempo di guerra l'approdo ed il soggiorno delle navi nei porti e sulle coste difese de opere militari marittime, cioè: Spezia, Napoli, Venezia, Porti di Lido, S. Erasmo, Alberoni, Tre Porti, Cavallino e Iesolo, Rada di Vado, Porto di Savona, Genova con le sue adiacenze verso la spiaggia della Foce, Livorno, Portoferraio, Porto Longone, Porto Santo Stefano, Civitavecchia, Gaeta, Gruppo delle isole della Maddalena ed adiacenti coste della Sardegna, Messina, Augusta, Siracusa, Taranto, Brindisi, Ancona, Palermo. 2. Alcuni altri porti ed ancoraggi che per la loro ubicazione possono in date eventualità acquistare una importanza militare di qualche rilievo, cioè: Talamone, Porto Ercole, Baia, Castellammare di Stabia, Ancoraggio del Faro di Messina, Reggio di Calabria, Milazzo, Trapani, Chioggia. ART. 4 Le navi da guerra estere che si trovano ancorate nelle anzidette località, sono tenute a prendere il largo ogni qualvolta ne ricevono l'invito dal regio governo ancorchè non sia trascorso, dal loro arrivo il termine consentito nell'articolo secondo. Le stesse navi saranno pure tenute a cambiare ancoraggio ogni qualvolta sarà loro richiesto dall'autorità marittima competente. ART. 5 All'arrivo di una navi da guerra estera in un porto dello Stato, le sarà dall'autorità marittima assegnato il posto di ancoraggio in base alle prescrizioni locali. Nel venire all'ancoraggio in un porto fortificato entro il limite della difesa, la detta nave dovrà, quando il comando marittimo locale lo creda opportuno, accettare la guida di un ufficiale o di un piloto pratico di fiducia del comando stesso e conformarsi alle sue indicazioni per quanto riguarda le rotte a percorrere per l'entrata e l'uscita dal porto. Questo servizio di pilotaggio è gratuito e nessuna responsabilità incombe al r. governo e ai suoi dipendenti per i danni che potessero riportare le navi. ART. 6 L'ufficiale di marin o di porto incaricato di andare incontro ad una nave da guerra o ad una forza navale estera in arrivo in un porto dello Stato per indicarle il posto di ancoraggio che dovrà prendere dopo che siano compiute le formalità sanitarie, consegnerà al comandante una copia dell'unito modello di costituto perche vi faccia inscrivere le informazioni che col medesimo si richiedono e vi apponga la sua firma. Dovrà pure consegnare al comandante un estrato stampato, conforme all'unito modello, delle disposizioni generali contenute nel presente decreto. In caso di non ammissione in libera pratica, l'ufficiale accennato si limiterà a consegnare copia dell'estratto anzidetto al comandante della nave o della forza navale, il quale dovrà mandare, osservando le precauzioni sanitarie prescritte, lufficiale medico od altro suo rappresentante, all'ufficio sanitario locale per fornire le indicazioni per la compilazione del costituto e per aver partecipazione del trattamento sanitario a cui la nave o le navi dovranno essere sottoposte. ART. 7 I bastimenti da guerra esteri che approdano nei porti o sulle coste italiane, sono tenuti a rispettare le leggi di polizia di sanità e di finanza vigenti, ed a sotto, porsi a tutti i regolamenti di porto cui sono assoggettati i bastimenti della regia marina italiana. A tal uopo, l'autorità maritima locale fornirà al comandante, tutte le informazioni occorrenti circa i regolamenti del porto. ART. 8 Nelle varie località maritime, difese da opere militari costiere, la bandiera nazionale dev'essere inalberata dal levare del sole al tramonto, in uno dei forti più prossimi alla imboccatura del porto o della rada, designato del comandante della piazza. ᎪᎡᎢ. 9 Nessun bastimento potrà eseguire rilievi od operazioni di scandaglio nelle acque territoriali, senza autorizzazione del r. governo. Nessun bastimento da guerra estero potrà eseguire sentenze di morte nelle acque territoriali del regno. ART. 10 E' vietato alle navi da guerra delle potenze belligeranti che si trovano nelle acque territoriali, di usare fra di loro atti di ostilità. Verificandosi una violazione a questa disposizione, quelle navi che non ubbidiranno alla intimazione di desistere, saranno trattate come nemiche dai forti e dalle navi da guerra nazionali. |