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XXXV.

1887, marzo 23.

BERNA.

Accessione della Rumania e dei Paesi Bassi alla convenzione di Berna del 15 maggio 1886 per l'unità tecnica delle strade ferrate. (a)

Con nota del 23 marzo 1887, il Consiglio federale elvetico ha notificato alle Potenze firmatarie che la Rumania ed i Paesi Bassi hanno aderito, la prima in data 5/17 gennaio 1887, la seconda in data 11 marzo 1887, alla convenzione di Berna del 15 maggio 1886, per l'unità tecnica delle strade ferrate.

In virtù dell'art. IV della convenzione medesima, essa è entrata in vigore per i due Stati predetti, il 1° aprile 1887.

(a) Vedi a pag. 13 e 23 del presente volume.

XXXVI.

1887, aprile 11.

BERNA.

Accessione degli Stati Uniti alla convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale. (a)

In data dell'11 aprile 1887, il Consiglio federale elvetico ha notificato alle Potenze firmatarie l'accessione degli Stati Uniti, a partire dal 18 marzo 1887, (b) alla convenzione di Parigi del 1883, per la protezione della proprietà industriale; colle seguenti condizioni:

a) che, per quanto concerne la parte contributiva alle spese per l'Ufficio postale internazionale, gli Stati Uniti saranno posti nella prima classe;

b) che, in conformità alla riserva inserita nei processi verbali della seduta del 12 marzo 1883 della conferenza di Parigi (pag. 37), s'intende che le disposizioni della convenzione non saranno applicabili negli Stati dell'Unione americana, che nei limiti dei poteri costituzionali delle Parti contraenti.(c)

(a) Vedi a pag. 152 del vol. IX di questa Raccolta.

(b) Con altra nota del 2 giugno 1887, il Consiglio federale svizzero partecipava che tale data era erronea, e che l'accessione degli Stati Uniti doveva intendersi prender data dal 30 maggio 1887.

(c) La riserva cui si allude è formulata nei seguenti termini:

Le plénipotentiaire des Etats-Unis d'Amérique avant déclaré qu'aux termes de la constitution fédérale, le droit de légiférer en ce qui concerne les marques de fabrique ou de commerce est, dans une certaine mesure, réservé à chacun des Etats de l'Union américaine, il est convenu que les dispositions de la convention ne seront applicables que dans les limites des pouvoirs constitutionnels des Hautes Parties contractantes ».

Il Governo del Re si è limitato a prender atto puramente e semplicemente dell'accessione, senza pronunciarsi riguardo a detta riserva.

XXXVII.

1887, maggio 27.

BERNA.

Accessione del territorio di Kamerun alla convenzione postale universale del 1° giugno 1878) e al relativo atto addizionale di Lisbona del 21 marzo 1885.

In data del 27 maggio 1887, il Consiglio federale elvetico ha notificato alle Potenze firmatarie, la dichiarazione del Governo germanico di aderire, per il territorio di Kamerun, posto sotto la sua protezione, alla convenzione postale universale del 1° giugno 1878, ed in conseguenza anche all' atto addizionale di Lisbona del 21 marzo 1885; colle seguenti condizioni:

a) che l'accessione prenderà data dal 1° giugno 1887;

b) che gli equivalenti di tassa saranno gli stessi che per la Germania, avendo corso a Kamerun la moneta dell'Impero ;

c) che per quanto concerne la parte contributiva alle spese dell'Ufficio postale internazionale si stabilirà in un accordo ulteriore in quale classe il territorio. di Kamerun dovrà esser posto.

(a) Vedi a pag. 288 del vol. VI di questa Raccolta. (b) Vedi a pag. 401 del vol. X di questa Raccolta.

XXXVIII.

1887, maggio 27.

BERNA.

Accessione del territorio di Kamerun alla convenzione del 3 novembre 1880 per lo scambio dei pacchi postali,(") e al relativo atto addizionale di Lisbona del 21 marzo 1885.()

In data 27 maggio 1887, il Consiglio federale elvetico ha notificato alle Potenze firmatarie, la dichiarazione del Governo germanico di aderire, pel territorio di Kamerun, posto sotto la sua protezione, alla convenzione del 3 novembre 1880 per lo scambio dei pacchi postali senza dichiarazione di valore, ed in conseguenza anche all'atto addizionale di Lisbona del 21 marzo 1885; colle seguenti condizioni :

a) l'accessione prenderà data dal 1° giugno 1887; b) gli equivalenti di tassa saranno gli stessi che per la Germania, avendo corso in Kamerun la moneta dell'Impero ;

c) non sarà percepita nel territorio di Kamerun nessuna sopratassa pei pacchi postali.

(a) Vedi a pag. 130 del volume VIII di questa Raccolta.
(b) Vedi a pag. 465 del volume X di questa Raccolta.

XXXIX.

1887, giugno 4.

BERNA.

Accessione del Salvador all' Unione postale universale,
e a tutti gli atti ad essa relativi.

In data del 4 giugno 1887, il Consiglio federale elvetico ha notificato alle Potenze firmatarie, l'accessione della Repubblica del Salvador a tutti gli accordi internazionali relativi all' Unione postale universale, vale a dire:

1°) Convenzione postale universale di Parigi del 1° giugno 1878, e corrispondente atto addizionale di Lisbona del 21 marzo 1885, (a)

20) Accordo intorno alle lettere con valore dichiarato, conchiuso a Parigi il 1° giugno 1878, e relativo atto addizionale di Lisbona, 21 marzo 1885.(b)

3o) Accordo per lo scambio dei vaglia postali, conchiuso a Parigi il 2 giugno 1878, e relativo atto addizionale di Lisbona del 21 marzo 1885.(c)

4°) Convenzione di Parigi del 3 novembre 1880 per lo scambio dei pacchi postali senza dichiarazione di valore, e relativo atto addizionale di Lisbona del 21 marzo 1885.(d)

(a) Vedi a pag. 288 del volume VI di questa Raccolta e a pag. 401 del Volume X.

(b) Vedi a pag. 351 del vol. VI e a pag. 450 del X.
(c) Vedi a pag. 379 del vol. VI e a pag. 455 del X.
(d) Vedi a pag. 130 del vol. VIII e a pag. 465 del X.

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