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Resa esecutoria per Regio Decreto del 26 aprile 1876, N. 3068, Serie 2a.

IV.

1876, 4 febbrajo.

SAN SALVADOR.

Scambio di note fra l'Incaricato d'affari d'Italia presso la Repubblica del Salvador ed il Ministro degli affari esteri della stessa Repubblica per confermare la validità, rispetto al Regno d'Italia, del Trattato di commercio e di navigazione conchiuso fra la Sardegna ed il Salvador il 27 ottobre 1860.(*)

(Traduzione dallo spagnuolo)

Eccellenza,

San Salvador, 4 febbrajo 1876.

In risposta alla sua pregevole nota d'oggi, ho l'onore di manifestare a V. E. che il governo del Salvador, mentre si verifica il cambio dei nuovi Trattati sottoscritti in questa capitale fra l'Italia ed il Salvador, considera vigente quello celebrato colla Sardegna nel

(*) Vedi vol. Preliminare pag. 877 di questa Raccolta.

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1860. -Nell'adottare, il mio Governo, una tale linea di condotta, non fa che seguire quella delle altre Potenze che, avendo conchiuso Trattati colla Sardegna prima che apparisse il Regno d'Italia, li considerarono vigenti anche dopo quel fausto avvenimento.

Esponendo ciò all'E. V., credo di soddisfare alla sua pregevole comunicazione; e coi sensi della mia distinta considerazione, ho l'onore, ecc.

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1876

febbrajo

V.

1876, 4 febbraio.

SAN SALVADOR.

Convenzione fra l'Italia e il Salvador per risarcire i danni sofferti dai cittadini italiani negli avvenimenti del giuguo 1865 a S. Miguel.

(Traduzione dallo spagnuolo).

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Nella città di S. Salvador, addi 4 di febbrajo del 1876. Gl'infrascritti signori, Manuel Caceres, incaricato del ministero degli affari esteri del Governo del Salvador, specialmente autorizzato per questa negoziazione, e G. Anfora duca di Licignano, Incaricato d'affari di S. M. il Re d'Italia nell' America Centrale, essendosi riuniti nel palazzo nazionale allo scopo di regolare soddisfacentemente i reclami dei sudditi italiani che soffersero perdite nei disgraziati avve

1876

4 febbrajo

nimenti del 20, 21, 22 e 23 di giugno dell'anno scorso in S. Miguel, convennero negli articoli seguenti:

ART. 1. Considerando quelli avvenimenti come. una pubblica calamità, il Governo del Salvador, senza stabilire precedenti, conviene nel riconoscere e pagare i danni sofferti dai sudditi italiani in detta città nei mentovati giorni 20, 21, 22 e 23 di giugno del 1875.

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ART. 2. I sudditi italiani formuleranno i loro riclami comprovando i danni sofferti nei loro interessi, coi loro libri di commercio, polizze di registro ed altri documenti e presentando un estratto certificato che si riferisca agli stessi. In mancanza di queste, potranno valersi di prove testimoniali. Se però nè l'uno nè l'altro mezzo bastasse a ben stabilire la certezza dei fatti, il riclamo sarà risolto da due arbitri, nominati l'uno dal Governo e l'altro dal riclamante, con facoltà alle Parti, in caso di disaccordo, di eleggere un terzo arbitro, affinchè questi decida la controversia, sia aderendo al voto già dato da uno dei suoi colleghi, sia conciliando i voti di entrambi.

ART. 3. - Per il pagamento delle somme che vengono riconosciute, il Governo del Salvador farà una terza emissione di biglietti del Debito nazionale. Questi verranno consegnati ai riclamanti, alla pari, nella somma riconosciuta per equivalente al danno sofferto; percepiranno dalla loro emissione un interesse del sei per cento annuale e saranno ammortati mercè la sopratassa del quindici per cento di cui furono già gravati i diritti d'importazione marittima allo scopo di ammortare i biglietti della seconda emissione, dovendo, questi della terza, cominciare ad esser ricevuti nella dogana subito dopo che abbia termine l'ammortamento dei biglietti della seconda emissione suddetta, la quale, calcolato il movimento commerciale della Repubblica, dovrà aver fine, al più tardi, entro quattro anni.

1876

ART. 4. I biglietti di terza emissione saranno creati dal Corpo legislativo non appena che questi ap- 4 febbrajo provi la presente Convenzione che gli verrà sottoposta nella sua prima futura sessione. La emissione incomincerà subito dopo che sia promulgato ed abbia forza di legge il Decreto che crea la nuova carta, la quale dovrà servire esclusivamente per lo indennizzo dei danni sofferti dai privati nei menzionati disordini di San Miguel.

ART. 5. Le operazioni di liquidazione e riconoscimento delle perdite per le quali è fatto il riclamo, potranno incominciare prima del voto del Corpo legislativo, affine di ritardare il meno possibile l'effettivo indennizzo.

ART. 6. Gl'interessi che percepiscono i biglietti di terza emissione si pagheranno annualmente, scontandoli nel pagamento della parte di denaro dei diritti marittimi imposti alla introduzione di mercanzie.

ART. 7. Nel desiderio che i biglietti di terza emissione, abbiano garanzie che loro assicurino fin d'ora un buon corso sul mercato, il Governo del Salvador si obbliga a non aumentare la quantità dei biglietti di seconda emissione che è già decretata, nè quella dei biglietti di terza; a non sospendere l'ammortamento di nessuna di queste classi di biglietti, e a non sopratassare in nessun altro modo il quindici per cento dei diritti d'importazione marittima che riguarda l'ammortamento di ambe le classi di biglietti, fino a che le due emissioni sieno completamente ammortate.

Art. 8. Ove il Governo del Salvador, procedendo ad accomodamenti co' suoi nazionali o con sudditi stranieri per il riconoscimento di danni sofferti per la stessa causa, concedesse loro migliori condizioni di quelle che vengono qui stipulate, le condizioni medesime diventeranno, ipso facto estensibili ai sudditi italiani.

In fede di che, firmiamo la presente Convenzione in

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1876

due copie dello stesso tenore e le segniamo col nostro

4 febbrajo particolare sigillo.

(L. S.) MANUEL CACERES.

(L. S.) G. ANFORA LICIGNANO.

Palazzo nazionale: San Salvador, 4 febbrajo 1876.

Essendo la precedente Convenzione conforme alle istruzioni impartite al signor dottor Manuel Caceres, il supremo Governo, di parte sua, la approva per dar poi conto di essa al Corpo legislativo nella sua prima sessione.

Registrata dal signor presidente.

Firmato: D. FIALLOS.

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