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formalità e disposizioni qualsiansi cui possono essere sottoposte le navi mercantili, il loro equipaggio ed i loro carichi, si conviene che non verrà accordato ai legni nazionali alcun privilegio o favore, che non sia ugualmente acconsentito a quelli dell'altro Stato, essendo precisa volontà delle Parti contraenti che, anche per questo rispetto, i loro bastimenti siano trattati sul piede della più perfetta uguaglianza.

Art. 6. Le navi da guerra dei due Stati riceveranno nei porti rispettivi il trattamento accordato a quelle della Nazione più favorita.

Art. 7. I prodotti del suolo e della industria e gli oggetti di qualsiasi specie e natura importati nei porti italiani con bastimenti spagnuoli, e reciprocamente i prodotti del suolo e dell'industria e gli oggetti di qualsiasi specie e natura importati nei porti della penisola spagnuola ed isole adiacenti con bastimenti italiani, qualunque sia l'origine e da qualsiasi paese abbia luogo l'importazione, non pagheranno diversi o maggiori diritti d'entrata, nò saranno sottoposti ad altri carichi e formalità che se fossero importati sotta la bandiera nazionale.

Ciò non ostante, fino al 1° gennaio 1872 le merci specificate nella disposizione terza della Tariffa spagnuola annessa al presente Trattato pagheranno in Ispagna, come misura di transizione, allorchè saranno importate in bastimenti italiani, una piccola sopratassa graduale fissata dalla detta disposizione.

Se si arrivasse a ribassare o sopprimere questa sopratassa prima della citata epoca in favore della bandiera di una terza Nazione, la bandiera italiana avrà diritto allo stesso ribasso o soppressione.

I prodotti del suolo e dell'industria e gli oggetti di qualsiasi specie e natura che potranno essere legalmente esportati o riesportati dai porti dell'una delle Parti contraenti con bastimenti nazionali, potranno essere ugualmente esportati o riesportati con bastimenti dell'altro Stato senza pagare diversi o maggiori diritti, e senza essere sottoposti ad altri carichi formalità, che se l'esportazione o riesportazione degli stessi oggetti avesse luogo con bastimenti nazionali.

Art. 8. Le merci introdotte nei porti italiani spagnuoli con bastimenti dell'uno e dell'altro Stato potranno essere trattenute in deposito, avviate in transito o riesportate, secondo le norme generali fissate da ciascuno dei due paesi, senza che sieno sottoposte a diritto alcuno di deposito, di magazzinaggio, di verificazione, di sorveglianza od altri carichi della medesima natura, diversi o maggiori di quelli a cui saranno sottoposte le merci introdotte con bastimenti nazionali.

Art. 9. Gli oggetti di qualunque classe provenienti dall'uno dei due Stati o ad essi diretti, che possano transitare sul territorio dell'altro conformemente alle disposizioni generali vigenti nello stesso, saranno esenti da ogni diritto di transito.

Il trattamento della Nazione più favorita è reciprocamente garantito al commercio di ciascuno dei due Stati per quanto concerne il transito.

Il trattamento delle armi e delle munizioni da guerra rimane sottoposto esclusivamente alle leggi e regolamenti dello Stato in cui si importino. Art. 10. Si conviene tra i due Stati che i bastimenti di ognuna delle

Parti contraenti, i quali entrino nei porti dell'altra per isbarcarvi una parte soltanto del loro carico, potranno, uniformandosi alle leggi e regolamenti del paese, ritenere a bordo il rimanente del carico destinato ad altro porto dello stesso Stato o di un altro, o riesportarlo, senza essere tenuti a pagare diversi o maggiori diritti di quelli che verrebbero nello stesso caso corrisposti dai bastimenti nazionali.

Parimente s'intenderà agli stessi legni permesso di incominciare il loro carico in un porto e di continuarlo o completarlo in altro o parecchi porti del medesimo Stato, senza essere tenuti al pagamento di diversi o maggiori diritti di quelli che si pagherebbero dai bastimenti nazionali.

Rimane inteso che tutto quanto precede non è applicabile al commercio e navigazione di cabottaggio, che ciascuna delle due Parti contraenti si riserva a sè stessa, e regolerà in base alle proprie Leggi.

Art. 11. Le Alte Parti contraenti convengono che non si potrà da alcuna di esse imporre al commercio ed alla navigazione dell'altra verun diritto nuovo o maggiore, nè verun impedimento o restrizione qualsiasi, che non sia in uguaglianza di condizioni e nell'istezzo tempo e misura applicabile al commercio ed alla navigazione di tutte le altre nazioni.

Nessun favore, immunità o privilegio potrà essere da una delle Parti accordato ai sudditi di un altro Stato qualsiasi, e nessuna agevolezza o riduzione di diritti, così alla importazione come alla esportazione, potrà venire concessa al commercio ed alla navigazione di un altro Stato qualunque, senza che uguale vantaggio o riduzione sia immediatamente di pien diritto estesa ai sudditi, al commercio ed alla navigazione dell'altra Parte.

Art. 12. Nella spedizione delle mercanzie ad valorem e in tutte le questioni che potessero insorgere fra gli interessati e le amministrazioni doganali, ognuno dei due paesi agirà in base alle proprie leggi, con intelligenza però che il trattamento applicato da una Parte alle. merci portate sotto bandiera dell'altra non sarà meno favorevole di quello applicato alla bandiera nazionale, o a quella della nazione più favorita.

Art. 13. I sudditi di ciascuno dei due Stati godranno sul territorio dell'altro degli stessi diritti che competono ai nazionali per tutto quanto concerne la proprietà delle marche di fabbrica o di commercio, dei disegni o modelli industriali o di fabbrica di qualsiasi specie.

Art. 14. I viaggiatori di commercio italiani, i quali viaggiano in Ispagna per conto di una Casa italiana o di una Casa stabilita in Italia, e reciprocamente i viaggiatori di commercio spagnuoli che viaggiano in Italia per conto di una Casa spagnuola o di una Casa stabilita in Ispagna, saranno, quanto alla patente, trattati come i viaggiatori di commercio nazionali.

Art. 15. Gli oggetti sottoposti a dazio di entrata che servano di campione e siano introdotti in Ispagna da commessi viaggiatori di Case italiane, e in Italia da commessi viaggiatori di Case spagnuole, saranno amnessi nei due Stati col benefizio della temporaria gratuita importazione, mediantele formalità di dogana necessarie per assicurarne la riesportazione e la reintroduzione in deposito, secondo i regolamenti del rispettivo Stato.

Art. 16. Le stipulazioni del presente Trattato non sono applicabili alle provincie spagnuole d'oltremare, per essere queste rette da leggi spe

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ciali; però gli Italiani godranno in esse i medesimi vantaggi commerciali e di navigazione che si concedono ai sudditi della nazione più favorita.

Art. 17. Il presente Trattato rimarrà in vigore fino al primo gennaio mille ottocento settantasei, ed anche oltre il detto termine, fino a che non siano decorsi dodici mesi dall'annunzio che l'una delle due Parti contraenti avrà dato all'altra della sua intenzione di farlo cessare; ognuna di esse riservandosi la facoltà di fare all'altra una simile dichiarazione allo spirare dei cinque anni ed in ogni tempo ulteriore.

Il presente Trattato sarà ratificato dalle Parti contraenti, e le ratifiche saranno scambiate in Madrid nel più breve termine possibile. In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari lo hanno sottoscritto in doppio orginale nelle due lingue e vi hanno apposto i loro sigilli. Dato in Madrid, addì 22 febbraio 1870.

M. Cerruti.

Praxedes M. Sagasta.

2. 1er Article additionnel.

La Tariffa delle Dogane di Spagna, promulgata con Decreto del 12 luglio 1869, del quale si unisce un esemplare al presente Trattato, sarà considerata come parte integrante dello stesso ed avrà ugual forza e valore di questo.

Resta inteso che le Tariffe convenzionali attualmente in vigore in Italia, o che si stabiliscono in appresso, saranro considerate come se fossero riprodotte in questo Trattato.

Dato, ut retro

M. Cerruti.
Praxedes M. Sagasta.

3. Déclaration.

Per rimuovere ogni dubbio sull'interpretazione di alcuni punti del tratato di commercio e di navigazione, stato firmato in Madrid il 22 febbraio 1870 tra l'Italia e la Spagna, i due Plenipotenziari addivengono alla seguente dichiarazione :

1. Il senso dell'articolo 11 del detto trattato deve essere interpretato in modo che le clausole eventuali ivi espresse non debbano indebolire quelle fisse e determinate dell'articolo addizionale; e perciò dalla parte della Spagna non si potrà elevare a carico dell'Italia, per tutta la durata del tratatto, alcuno dei dazi della tariffa doganale attualmente in vigore, e dalla parte dell'Italia non si potrà neppure elevare a carico della Spagna, durante lo stesso periodo, alcuno dei dazi delle sue tariffe convenzionali;

2. L'ommissione di un articolo speciale concernente la pesca deve interpretarsi nel senso che, in mancanza di patti speciali, ognuno dei due paesi intende riservare alla pesca nazionale i favori differenziali finora esistenti o che potessero venire stabiliti in appresso;

3. L'ommissione di un articolo speciale per la valutazione della portata delle navi rispettive, per la riferenza che essa tiene al'esazione delle

tasse pei diritti marittimi, si deve interpretare nel senso che tale valutazione si farà in ognuno dei due Stati secondo i metodi e sulle basi ivi in vigore.

Madrid, 4 aprile 1870.

Cerruti.

Praxedes M. Sagasta.

4. 2ème Article additionnel.

I plenipotenziari di ambe le parti contraenti dichiarano in nome dei loro rispettivi Governi che essi si obbligano a far cessare gli effetti del tratatto di commercio e di navigazione stipulato fra l'Italia e la Spagna il dì 22 febbraio scorso, prima della spirazione del termine fissato per la sua durata nell'articolo 17 del medesimo, un anno dopo che una delle due parti contraenti l'avrà denunziato o ne avra doman-dato la revisione.

Il presente articolo addizionale sarà considerato come parte integrante del sopradetto trattato e sarà ratificato allo stesso tempo di questo. In fede di che lo hanno segnato e munito dei loro sigilli in Madrid, il 30 giugno 1870.

Cerruti.

Praxedes M. Sagasta.

127.

ESPAGNE, ITALIE.

Déclaration portant abolition du premier article additionnel au Traité de commerce et de navigation du 22 février 1870*); signée à Madrid, le 23 juin 1875**)

Copie officielle.

Texte italien.

I sottoscritti, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di Sua Maestà il Re d'Italia e Ministro di Stato di Sua Maestà il Re di Spagna, debitamente autorizzati dai Loro rispettivi Governi, dichiarano che Essi rinunziano dalla data di questa dichiarazione ad esigere l'adempimento dell'articolo addizionale al Trattato di Commercio conchiuso fra l'Italia e la Spagna li 22 Febbrajo mille ottocento settanta, per mezzo del quale erano considerate come facenti parte integrante del Trattato le tariffe convenzionali in vigore in Italia e la tariffa doganale di Spagna del 12 Luglio mille ottocento sessanta nove; rimanendo limitati i patti in materia daziaria al disposto dello articolo undecimo del sopradetto Trattato, nel quale le due

*) V. ci-dessus, No. 126.
En italien et en espagnol.

Alte Parti contraenti si concessero reciprocamente il trattamento della Nazione la più favorita.

In fede di che ambedue hanno sottoscritto, in doppio originale italiano-spagnuolo, e munito dei loro sigilli la presente Dichiarazione, in Madrid, li ventitrè giugno mille ottocento settanta cinque.

Il Ministro Plenipotenziario d'Italia,

G. Greppi.

Il Ministro di Stato di Spagna,
A. Castro.

128.

ITALIE, PORTUGAL.

Traité de commerce et de navigation, suivi d'un tarif; signé à Lisbonne, le 15 juillet 1872.*)

Trattati e Convenzioni, Vol. IV. p. 336.
Texte italien.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Re di Portogallo e delle Algarve, egualmente animati dal desiderio di stringere sempre più i vincoli di amicizia che uniscono le due Nazioni, e volendo agevolare ed estendere le relazioni commerciali fra i loro Stati rispettivi, hanno risoluto di conchiudere a questo effetto un Trattato speciale, ed hanno a tale scopo nominato a loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia,

Il signor Marchese Oldoini, suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario, Gran Cordone del Reale Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e di quello del Cristo e della Concezione di Villa-Viçosa di Portogallo, di Carlo III di Spagna, del Leone di Zaehringen di Baden, di Federigo di Würtemberg, del Ramo Ernestino di Sassonia, del Falcone Bianco di Sassonia Weimar, decorato degli Ordini Imperiali di Sant'Anna in diamanti e di S. Stanislao con la Stella di Russia, Officiale della Legione d'Onore di Francia, Cavaliere del Merito Civile di Sassonia, ecc., ecc.;

Sua Maestà il Re di Portogallo e delle Algarve,

Il signor Antonio De Serpa Piementel, Pari del Regno, Ministro di Stato Onorario, Consigliere della Corte dei Conti, Gran Croce del Reale Ordine di Carlo III di Spagna, ecc., ecc.;

*) En italien et en portugais. Les ratifications ont été échangées à Lisbonne, le 10 mai 1873.

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