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Art. 1. Convengono gli Stati contraenti che a richiesta ed a nome di uno di essi si ordinerà dall'altro che siano consegnati alla Giustizia gli individui che abbiano cercato asilo o si trovino sul suo territorio, e che siano accusati di aver commesso, nei limiti della giurisdizione dello Stato richiedente, alcuno od alcuni dei crimini enumerati nell'articolo seguente.

Art. 2. Saranno consegnati, in base alle disposizioni di questo Trattato, gli individui accusati come rei principali, ausiliari o complici di alcuno od alcuni dei crimini seguenti, cioè: omicidio volontario, assassinio, parricidio, infanticidio od avvelenamento, mutilazione, ratto violento, il sequestro di una o più persone colla forza ed iganno, pirateria, incendio, appropriazione o peculato di denaro pubblico, e la falsificazione di moneta, cartamoneta, effetti pubblici, biglietti di Banca, lettere di cambio, od atti pubblici.

Art. 3. La domanda per la consegna dei malfattori potrà soltanto essere presentata, a nome di ciascuno degli Stati contraenti, per mezzo degli Agenti diplomatici rispettivi, e la estradizione per parte di ciaschedun Paese potrà solo essere ordinata dalla suprema Autorità esecutiva dello stesso.

Art. 4. L'estradizione avrà luogo soltanto quando il fatto della perpetrazione del crimine sia accertato di tal modo che, secondo le Leggi del Paese ove si trovano gli individu accusati, sarebbero legittimamente arrestati e processati se il crimine si fosse commesso entro la sua giurisdizione.

Art. 5. In appoggio alla domanda di estradizione, dovranno essere prodotti l'ordine della Autorità competente per l'arresto degli individui accusati, l'indicazione della natura e gravità dei fatti, e la constatazione delle informazioni o documenti su cui si fonda l'accusa.

Tutte le spese dell'arresto o della estradizione saranno soddisfatte dal Governo a nome del quale fu fatta la domanda.

Art. 6. L'estradizione non potrà aver luogo:

1o Se gli accusati sono nazionali del Paese ove si trovano, ed al di cui Governo si domanda la estradizione;

20 Per delitti politici.

Resta ben inteso che, nel caso fosse stata concessa la estradizione per alcuno dei reati enumerati nell'articolo secondo, non si potrà processare nè punire gli accusati per delitti politici commessi o non coi crimini pei quali fosse stata concessa l'estradizione.

Art. 7. Concessa l'estradizione, non si potrà processare gli accusati per crimini diversi da quelli che motivarono la concessione; e se nel corso del processo si imputassero gli accusati di alcuno degli altri crimini enumerati nell'articolo secondo, sarà necessario domandare una nuova estradizione al Governo che concesse la prima, senza di che non si potrà iniziare un nuovo procedimento, nè si potrà prolungare la detenzione degli accusati per più lungo tempo dopo che siano stati assolti od abbiano purgata la sentenza del primo reato.

Art. 8. Le disposizioni del presente Trattato non potranno in nessun modo applicarsi ai crimini enumerati nell'articolo secondo che siano stati perpetrati anteriormente alla data dello scambio delle ratifiche dello stesso.

Art. 9. Il presente Trattato continuerà in vigore tanto che non sia

abrogato dai due Governi degli Stati contraenti, o da uno di essi; ma perchè sia abrogato da uno solo, dovrà questo darne avviso all'altro Governo con dodici mesi di anticipazione.

Art. 10. Il presente Trattato sarà ratificato in base alla Costituzione di ciascuno dei due Paesi, e le ratifiche saranno scambiate nella città di Messico nel termine di un anno, o prima se sarà possibile.

In fede di che, i Plenipotenziari firmano il presente Trattato e vi appongono i loro sigilli rispettivi.

Fatto in due orginali, nella città di Messico, il giorno diecisette di dicembre dell'anno mille ottocento settanta.

Carlo Cattaneo.

Sebastiano Lerdo De Tejada.

136.

ITALIE, SALVADOR.

Convention d'extradition signée à Guatemala, le 29 mars

1871. *)

Trattati e Convenzioni, Vol. IV. p. 162.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccelenza il Presidente della Repubblica del Salvador, desiderando di assicurare la repressione dei delitti commessi nei rispettivi loro territori, i cui autori o complici volessero sfuggire al rigor delle Leggi col ricoverasi da un paese all'altro, hanno risoluto di conchiudere una Convenzione di estradizione, ed hanno nominato a questo scopo per loro Plenipotenziari, cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia,

Il signor D. Giuseppe Anfora, Duca di Licignano, Uffiziale del R. Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Console generale, Incaricato d'Affari di S. M. nelle Repubbliche dell'America centrale; e

S. E. il Presidente della Repubblica del Salvador,

Il signor D. Iosé Milla, Consigliere di Stato e Vice-Segretario del Governo di Guatimala;

I quali, dopo aver presentati i loro pieni poteri, e questi trovati in buona e debita forma, hanno convenuto sugli articoli seguenti:

Art. 1. Il Governo Italiano ed il Governo del Salvador assumono l'obbligo di consegnarsi reciprocamente gl'individui che, essendo stati condannati od essendo inquisiti per alcuno dei crimini o delitti indicati nel seguente articolo 2, commessi sul territoiro di uno dei due Stati contraenti, si fossero riffuggiti sul territorio dell'altro.

Art. 2.

L'estradizione dovrà essere accordata per le infrazioni alle

*Les ratifications ont été échangées à Guatemala, le 21 sept. 1872. Nouv. Recueil Gén. 2o S. I.

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84 Combe xfabbut aierabote di monete, introduzione o smercio Trandenbudo di faise monete, Contraffazione di rendite od obbligazioni deilo State, der inghetti di banca o di ogni altro effetto pubblico, immissione ed www di questi titoli, Contraffazione di atti sovrani, di sigilli, di punzoni, boll, marche dello Stato o delle Amministrazioni pubbliche, ed uso di quetà oggetti contraffatti, Palao in iscrittura pubblica o autentica, privata, di commercio e di banca, ed uso di scritture falsificate;

9 Kalen testimonianza e falsa perizia, subornazione di testimoni e di periti, calumnia, istigazione e complicità in questi delitti;

1 Hottrazione (nalverazione) commessa da ufficiali o depositari pubblici; 119 Bancarotta fraudolenta e partecipazione ad una bancarotta fraudolentas

12" Barattorin (faits de baraterie);

180 Rodizione a bordo di un bastimento, quando le persone componenti F'equipaggio si fossero con frode o violenza impadronite del bastimento medesimo, o lo avessero consegnato a pirati;

14o Abuso di confidenza (appropriazione indebita), truffa o frode. Per questo infrazioni la estradiziono sarà accordata anche quando non fossero lo atosan punito che con pene correzionali, quando però il valore degli oggolfi estoili oltrepassi le mille liro. Resta convenuto che l'estradizione sarà pure accordata per ogni complicità alle infrazioni anzidette.

Art. 3. Ima prosento Convenzione non si applica a condannati e imputati di reati politici. L'individuo, che sarà estradato per altra infrazione | alle beggi pomali, non potrà in alcun caso esser giudicato o condannato per erimine o delitto politico anteriormente commesso, nè per qualsivoglia fatto relativo a questo erimine o delitto.

L'individno medesimo non potrà esser processato o condannato per qual voglia altra infrazione anteriore alla estradizione, quantunque preve duta nolla presente Convenzione, a meno che, dopo essere stato punito cvvero molto dal delitto che motivò la sua estradizione, abbia egli trascurato di abbandonare il paese prima che spirasse il termine di tre mesi, ovvero php vi fere in seguito ritornato,

Art. 4. La estradizione non potrà aver luogo se, dopo i fatti imputati, i procedimenti penali o la condanna relativa, si fosse avverata la prescrizione dell'azione o della pena in base alle Leggi del paese nel quale l'imputato o il condannato si fosse rifuggito.

Art. 5. In nessun caso e per nessun motivo le Alte Parti contraenti potranno esser tenute a consegnare i proprii nazionali.

Se in base alle Leggi vigenti nello Stato, al quale il colpevole appartiene, debba questi esser sottoposto a procedimento penale per infrazione commessa nell'altro Stato, il Governo di quest'ultimo dovrà comunicare le informazioni e i documenti, consegnare gli oggetti costituenti il corpo del delitto e procurare ogni altro schiarimento che fosse necessario alla spedizione del processo.

Art. 6. Se l'imputato o condannato fosse straniero ai due Stati contraenti, il Governo che deve accordare l'estradizione informerà quello del paese, al quale il colpevole appartiene, della domanda avuta; e, se quest'ultimo Governo reclamerà per proprio conto l'imputato per farlo giudicare dai suoi Tribunali, quello a cui la domanda di estradizione venne fatta potrà, a sua scelta, consegnarlo o allo Stato nel cui territorio il crimine o delitto fu commesso, o a quello cui l'individuo appartiene.

Se l'imputato o condannato, del quale in forza della presente Convenzione domandasi la estradizione da una delle Parti contraenti, fosse del pari reclamato da un altro o da altri Governi simultaneamente per crimini o delitti commessi nei rispettivi loro territorii dall'individuo medesimo, sarà costui consegnato di preferenza al Governo nel cui territorio fu com-, messa la infrazione piu grave, ed ove le varie infrazioni avessero tutte la medesima gravità, a quello la cui domanda sarà di data più antica.

Art. 7. Se l'individuo reclamato è accusato o condannato nel paese. dove egli si è rifuggito per un crimine o delitto commesso in questo stesso paese, la sua estradizione potrà esser differita fino a che sia stato assolto da una sentenza definitiva, o che vi abbia scontata la sua pena.

Art. 8. La estradizione sarà sempre accordata anche quando l'imputato si trovasse impedito, per questa sua consegna, di adempiere ad impegni contratti con privati, ai quali sarà in ogni caso riservata facoltà di far valere i proprii diritti presso le Autorità giudiziarie competenti.

Art. 9. L'estradizione sarà accordata in seguito di domanda avanzata da uno dei due Governi all'altro in via diplomatica e colla produzione di una sentenza di condanna o di un atto di accusa, di un mandato di cattura o di ogni altro atto equivalente al mandato, nel quale dovrà essere, indicata del pari la natura e la gravità dei fatti imputati, nonchè la disposizione di Legge penale applicabile ad essi.

Gli atti saranno rilasciati in originale o in forma autentica di spedizione, sia da un Tribunale, sia da ogni altra Autorità competente del paese dal quale si domanda la estradizione.

Si forniranno in pari tempo, se ciò sarà possibile, i connotati dell'individuo reclamato, o qualsivoglia altra indicazione capace di constatarne l'identità.

Art. 10. Nei casi urgenti, e segnatamente quando vi ha pericolo di
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fuga, ciascuno dei due Governi, in base di condanna, di un atto d'accusa o di un mandato di cattura, potrà col mezzo più spedito, ed anche per telegrafo, domandare ed ottenere l'arresto del condannato o prevenuto, condizione di presentare nel più breve termine possibile il documento di cui si è annunciata l'esistenza.

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Art. 11. Gli oggetti involati o sequestrati presso il condannato o prevenuto, gli istrumenti ed ordegni di cui esso ebbe a servirsi per commettere il crimine o delitto, ed ogni altro elemento di prova, saranno restituiti al tempo stesso che avrà luogo la consegna dell'individuo arrestato, ed anche quando, dopo essere stata accordata, non potesse la estradizione effettuarsi per causa della morte o della fuga del colpevole.

Una tal consegna comprenderà pure tutti gli oggetti della stessa natura, che l'imputato avesse nascosto o depositato nel paese dove si è ricoverato, e che poi fossero rinvenuti più tardi.

Sono intanto riservati i diritti dei terzi sugli oggetti summenzionati, e questi dovranno esser loro restituiti esenti da ogni spesa, appena compiuto il procedimento criminale o correzionale.

Art. 12. Le spese dell'arresto, del mantenimento e del trasporto del'l'individuo di cui venne accordata la estradizione, nonchè quelle della consegna e trasporto degli oggetti che, a tenore dell'articolo precedente, debbono essere restituiti o rimessi, andranno a carico dei due Stati nei territori rispettivi.

L'individuo reclamato sarà condotto nel porto che indicherà il Governo che ne ha domandata l'estradizione, ed a carico del medesimo andranno le relative spese d'imbarco.

Rimane inteso che questo porto dovrà sempre essere sul territoiro dello Stato a cui sarà stata fatta la domanda.

Se uno dei due Governi giudica necessario, per la istruzione di un affare criminale o correzionale, la deposizione dei testimoni domiciliati sul territorio dell'altro Stato, o quaisivoglia altro atto d'istruzione giudiziaria, saranno a quest'effetto diretti, in via diplomatica, lettere rogatorie dalla Corte di Appello competente del Regno d'Italia alla Corte superiore di Giustizia della Repubblica del Salvador, e così di ricambio; le quali Autorità saranno tenute a darvi corso in conformità delle Leggi in vigore nel paese dove il testimone sarà udito o l'atto rilasciato.

Art. 14. Nel caso che la comparsa del testimone fosse necessaria, il Governo da cui esso dipende s'impegnerà a corrispondere all'invito che gliene vien fatto dall'altro Governo.

Se i testimoni consentono a partire, saranno prontamente muniti dei necessari passaporti, ed i Governi rispettivi si metteranno d'accordo per fissare l'indennità dovuta, e che sarà loro corrisposta dallo Stato reclamante in ragione della distanza e del soggiorno e con anticipazione delle somme occorrenti.

In verun caso questi testimoni potranno essere arrestati o molestati, per un fatto anteriore alla domanda di loro comparsa, durante il soggiorno obbligatorio nel luogo dove il giudice che deve esaminarli esercita le sue funzioni, nè durante il loro viaggio, tanto all'andare che al ritorno.

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