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conciliabile con le leggi rispettive, affinchè le spese di cui sopra sieno rimborsate, secondo le tasse d'uso, a coloro che le sostennero.

Art. 6. È ammessa la corrispondenza fra le autorità giudiziarie d'Italia e le autorità giudiziarie di Costarica, per l'esecuzione delle commissioni rogatorie in materia civile e commerciale, che concernano citazioni, investigazioni, consegne d'atti giudiziari, interrogatorii, prestazioni di giuramento, dichiarazioni a ricevere, udizione di testimoni, perizie od altri atti della procedura d'istruzione. Le lettere rogatorie saranno dirette in via diplomatica dalla corte d'appello competente del Regno d'Italia al rispettivo tribunale superiore della Repubblica di Costarica, e viceversa, e le autorità richieste saranno tenute di darvi corso.

Art. 7. Le sentenze ed ordinanze in materia civile e commerciale, emanate dai tribunali di una delle parti contraenti e debitamente legalizzate, avranno, sulla richiesta dei tribunali stessi, negli Stati dell'altra parte la stessa forza di quelle emanate dai tribunali locali, e saranno reciprocamente eseguite e produrranno gli stessi effetti ipotecarii sovra quei beni che ne saranno passibili secondo le leggi del paese, ed osservate le disposizioni delle leggi stesse in ordine all'iscrizione ed alle altre formalità.

Perchè possano eseguirsi queste sentenze ed ordinanze, dovranno essere previamente dichiarate esecutorie dal tribunale superiore, nella cui giurisdizione o territorio dovrà aver luogo l'esecuzione, mediante un giudizio di deliberazione in cui, sentite le parti nella forma sommaria, si esaminerà:

1. Se la sentenza sia stata proferita da un'autorità giudiziaria competente; 2. Se sia stata pronunziata, citate regolarmente le parti;

3. Se le parti siano siate legalmente rappresentate o legalmente contumaci;

4. Se la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico dello Stato.

Art. 8. Gli atti notarili di qualunque specie, ancorchè stipulati prima della conclusione del presente trattato, avranno rispettivamente nei due paesi la stessa forza e valore di quelli emanati e ricevuti dalle autorità locali e dai notari esercenti sul luogo, quando questi sieno stati sottoposti a tutte le formalità ed al pagamento dei relativi diritti stabiliti nei rispettivi Stati.

Gli atti notarili però non potranno avere la forza esecutiva che la legge loro accorda, se questa non fu prima loro impartita dal tribunale del circondario in cui vuol farsi l'esecuzione, previo sommario giudizio, in cui si compiranno la formalità stabilite dall'articolo precedente in quanto vi sono applicabili.

Art. 9. I certificati della morte dei cittadini dell'uno dei due paesi, avvenuta nel territorio dell'altro, saranno spediti in via diplomatica, debitamente legalizzati, alle competenti autorità dello Stato di origine, senza spesa.

Art. 10. La presente convenzione avrà la durata di cinque anni a contare dal giorno in cui avverrà lo scambio delle ratifiche. Nel caso in cui nessuno dei due Governi avesse notificato, sei mesi prima della fine dei cinque anni, la volontà di farne cessare gli effetti, la convenzione re

sterà obbligatoria per altri cinque anni, e così di seguito di cinque in cinque anni.

Art. 11. La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate a Roma nel termine di dodici mesi, ed anche prima se sarà possibile.

In fede di che, i due plenipotenziari l'hanno firmata in doppio originale e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Roma il sei maggio milleottocento settantatre.

Visconti Venosta.

Conte Lindemann.

140.

BIRMANIE, ITALIE.

Traité d'amitié et de commerce signé à Mandalay, le 3 mars 1871*); suivi de deux notes explicatives en date du 19 et 24 décembre, et d'un article additionnel signé le 26 décembre 1872.

Trattati e Convenzioni, Vol. IV. pp. 155, 369, 371.

Texte italien.

1. Traité.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà l'Imperatore dei Birmani, desiderando di fare un Trattato di amicizia e commercio, hanno nominato loro Plenipotenziari :

Sua Maestà il Re d'Italia,

Il Cavaliere Carlo Alberto Racchia, Capitano di Fregata nella Regia Marina, Commendatore dell'Ordine equestre dei Santi Maurizio e Lazzaro, e decorato di altri Ordini cavallereschi;

Sua Maestà l'Imperatore dei Birmani;

Ega Mahà Tshenapady Non Schieu Do Pukanghi Miosta Mengui Menthsadò, Mengui Mahà Menshala Sithu, affinchè di commune accordo stipulino il seguente Trattato:

Art. 1. Vi sarà pace ed amicizia sincera e perpetua fra Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà l'Imperatore dei Birmani, e fra i loro rispettivi eredi e successori, come pure fra i sudditi birmani ed i sudditi italiani.

Art. 2. In virtù di questo Trattato di perpetua amicizia, i sudditi di Sua Maestà l'Imperatore dei Birmani, a qualunque classe della Società appartengano, recandosi nei dominii di Sua Maestà il Re d'Italia per ven

*) En italien et birman. Les ratifications ont été échangées à Mandalay, le 26 décembre 1872.

dere o comprare, o per qualsiasi altro motivo di commercio o navigazione, saranno considerati e protetti come se fossero sudditi italiani, semprechè essi rispettino ed osservino le Leggi del paese.

Art. 3. I sudditi di Sua Maestà il Re d'Italia, a qualunque classe della Società appartengano, recandosi nei dominii di Sua Maestà l'Imperatore dei Birmani per vendere o comprare, o per qualsiasi altro motivo di commercio o di navigazione, saranno considerati e protetti come sudditi birmani, semprechè essi rispettino ed osservino le Leggi del paese.

Art. 4. I sudditi di Sua Maestà l'Imperatore dei Birmani, che per ragioni di commercio di qualunque genere si recassero nei dominii di Sua Maestà il Re d'Italia, dovranno osservare e conformarsi alle Leggi di dogana stabilite nel Regno d'Italia.

Art. 5. I sudditi di Sua Maestà il Re d'Italia, che per ragioni di commercio di qualunque genere si recassero nei dominii di Sua Maestà l'Imperatore dei Birmani, dovranno osservare e conformarsi alle Leggi di dogana stabilite nell'Impero Birmano.

Art. 6. Sua Maestà il Re d'Italia potrà nominare dei Consoli o Agenti consolari negli Stati di Sua Maestà l'Imperatore dei Birmani, i quali risie deranno nei punti ove verrà loro indicato dal Governo locale. Detti Consoli ed Agenti sonsolari non principieranno ad esercitare le loro funzioni, se non dopo di aver ottenuto l'exequatur da Sua Maestà l'Imperatore dei Birmani.

Qualora sorgessero questioni fra sudditi italiani residenti nella Birmania, riferentisi a cause civili o commerciali, tali querele saranno giudicate e definite dalle Autorità locali; però qualora i querelanti non si dichiarassero soddisfatti della decisione del Tribunale locale, essi avranno diritto di appellarsi al proprio Ufficiale consolare, che in quel caso giudicherà e definirà le querele pendenti.

0,

Venendo a morire un suddito italiano, gli oggetti e valori di ogni genere di sua spettanza saranno consegnati all'esecutore testamentario, in mancanza di questi, alla famiglia del defunto od ai suoi soci in commercio. Se il defunto non possedesse nè famiglia, nè soci in commercio, la sua proprietà sarà posta sotto la custodia ed il controllo dell'Ufficiale consolare italiano, il quale, dopo aver fatto saldare tutti i debiti legali lasciati dal defunto, e soddisfatti i creditori del medesimo, dovrà spedire in Italia il denaro e la proprietà rimanente.

Art. 7. Sua Maestà l'Imperatore dei Birmani potrà nominare dei Consoli ed Agenti consolari negli Stati di Sua Maestà il Re d'Italia, i quali risiederanno nei punti ove verrà loro indicato dal Governo locale. Detti Consoli ed Agenti consolari non principieranno ad esercitare le loro funzioni, se non dopo di aver ottenuto l'exequatur da Sua Maestà il Re d'Italia.

Qualora sorgessero questioni fra sudditi birmani residenti nel territorio italiano, riferentisi a cause civili o commerciali, tali querele saranno giudicate e definite dalle Autorità locali; però qualora i querelanti non si dichiarassero soddisfatti della decisione del Tribunale locale, essi avranno

diritto di appellarsi al proprio Ufficiale consolare, che in quel caso giudicherâ e definirà le querele pendenti.

0,

Venendo a morire un suddito birmano, gli oggetti e valori di ogni genere di sua spettanza saranno consegnati all'esecutore testamentario, in mancanza di questi, alla famiglia del defunto od ai suoi soci in commercio. Se il defunto non possedesse nè famiglia, nè soci in commercio, la sua proprietà sarà posta sotto la custodia e il controllo dell'Ufficiale consolare birmano, il quale, dopo aver fatto saldare tutti i debiti legali lasciati dal defunto, e soddisfatti i creditori del medesimo, dovrà spedire in Birmania il denaro e la proprietà rimanente.

-Art. 8. I sudditi italiani residenti negli Stati di Sua Maestà l'Imperatore dei Birmani, che commettessero qualche delitto criminale, potranno essere arrestati e consegnati al Governo birmano, purchè il delitto di cui vennero accusati sia stato debitamente investigato e constatato da competenti Autorità birmane in presenza dell'Ufficiale consolare italiano, il quale, essendosi persuaso del grado di colpabilità dell'imputato, non potrà opporsi a che questi venga processato o condannato secondo le Leggi del paese.

Art. 9. I sudditi birmani residenti negli Stati di Sua Maestà il Re d'Italia, che commettessero qualche delitto criminale, potranno essere arrestati e consegnati al Governo italiano, purchè il delitto di cui vennero accusati sia stato debitamente investigato e constatato da competenti Autorità italiane in presenza dell'Ufficiale consolare birmano, il quale, essendosi persuaso del grado di colpabilità dell'imputato, non potrà opporsi a che questi venga processato e condannato secondo le Leggi del paese.

Art. 10. Il Governo italiano, senza legittimi motivi, non impedirà ai sudditi birmani, che si recassero in Italia, di vendere (purchè col permesso delle Autorità locali) ogni specie di manifatture, armi, munizioni, materiale da guerra e piroscafi, sì di commercio, che da guerra.

Art. 11. Similmente il Governo birmano, senza legittimi motivi, non impedirà ai sudditi italiani, che si recassero in Birmania, di vendere (purchè col permesso delle Autorità locali) ogni specie di manifatture, armi, munizioni, materiale da guerra e piroscafi, sì di commercio, che da guerra. Tali vendite però non potranno farsi se non al Governo birmano o suoi agenti. Qualora i suddetti oggetti, stati importati nella Birmania da sudditi italiani, non venissero acquistati dal Governo locale, dovranno essere riesportati.

Art. 12. Il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia non permetterà ai suoi sudditi di vendere armi, munizioni, materiali da guerra e piroscafi da guerra a sudditi di Sua Maestà l'Imperatore dei Birmani, se questi non saranno muniti di una lettera del Governo birmano, che dichiari essere loro concessa facoltà di fare tali acquisti.

Art. 13. Il Governo di Sua Maestà l'Imperatore dei Birmani non permetterà ai suoi sudditi di vendere armi, munizioni, materiali da guerra e piroscafi da guerra a sudditi di Sua Maestà il Re d'Italia, se questi non saranno muniti di una lettera del Governo italiano, che dichiari essere lore concessa facoltà di fare tali acquisti.

Art. 14. Il Governo birmano rivolgendosi al Governo italiano per

ottenere degli ingegneri, operai, articoli d'industria d'ogni genere, armi diverse, mercanzie, piroscafi da guerra e di commercio, il Governo italiano procurerà che tale personale ed i summenzionati articoli, bastimenti e mercanzie sieno spedite a Mandalay, osservando in ciò le Leggi internazionali.

Art. 15. Ai sudditi di Sua Maestà il Re d'Italia, residenti negli Stati di Sua Maestà l'Imperatore dei Birmani, dietro richiesta fattane alle competenti Autorità locali ed ottenutane la loro autorizzazione, sarà concesso costrurre navi, lavorare miniere ed esercitare in ogni altro modo la loro industria, osservando le Leggi del paese.

Art. 16. Ai sudditi di Sua Maestà l'Imperatore dei Birmani negli Stati di Sua Maestà il Re d'Italia, dietro richiesta fattane alle competenti Autorità locali, ed ottenutane la loro autorizzazione, sarà concesso costrurre navi, lavorare miniere ed esercitare in ogni altro modo la loro industria, osservando le Leggi del paese.

Art. 17. Se accadrà fra il Governo italiano ed il Governo birmano qualche questione che non possa esser sciolta per amichevoli negoziati e corrispondenze diplomatiche, tale questione sarà sottomessa all'arbitrato di una Potenza neutrale ed amica, ed il risultato di simile arbitrato sarà accettato e riconosciuto da entrambi.

Art. 18. Dietro richiesta dell'uno e dell'altro Governo, e dietro denunzia di dodici mesi, data dall'una o dall'altra delle Alte Parti contraenti, le disposizioni contenute in questo Trattato potranno essere sottoposte a revisione. A tale uopo saranno nominati dei commissari da ambe le parti, con facoltà di inserirvi tutti quegli emendamenti che l'esperienza avrà provato desiderabili.

Art. 19. Il Plenipotenziario di Sua Maestà il Re d'Italia, Cavaliere Carlo Alberto Racchia, Capitano di Fregata nella R. Marina, Commendatore dell'Ordine equestre dei Santi Maurizio e Lazzaro e decorato di altri Ordini cavallereschi, e il Plenipotenziario di Sua Maestà l'Imperatore dei Birmani, Ega Mahà Tshenapady Non Schieu Do Pukanghi Miosta Mengui Menthsadò, Mengui Mahà Menshla Sithu, essendo stati d'accordo nel firmare questo Trattato nel caso d'accettazione finale del medesimo per parte dei rispettivi Sovrani, lo scambio e ratificazione del presente Trattato avrà luogo a Mandalay, entro i dodici mesi che seguiranno la data di questo Trattato, per mezzo di un Inviato di Sua Maestà il Re d'Italia, munito per ciò di una lettera autografa del proprio Sovrano.

I diciannove articoli, nel presente Trattato stipulati, sono scritti in lingua birmana ed in lingua italiana, e furono dai due Alti Segnatari sopra indicati trovati di una versione conforme e veritiera.

Il plenipotenziario di Sua Maestà il Re d'Italia, Cavaliere Carlo Alberto Racchia, Capitano di Fregata nella Real Marina, Commendatore dell'Ordine equestre dei Santi Maurizio e Lazzaro e decorato di altri Ordini cavallereschi, ed il Plenipotenziario di Sua Maestà l'Imperatore dei Birmani, Ega Mahà Tshenapady Non Schieu Do Pukanghi Miosta Megui Menthsadò, Mengui Maha Menshala Sithu, il giorno tre marzo, anno milleottocentosettant'uno dell'Era cristiana, corrispondente ai tredici della luna crescente Tabaun dell'anno milleduecentotrentadue dell'Era birmana, di commune accordo

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