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JX

676

1855

V.18

513454-013

1626.

31 juillet 1883. Ordonnance des Ministères Iaux Ranx des finances et du commerce concernant le traitement douanier du blé destiné au fourrage des bêtes de trait et de somme. (R. G. B. 1883, Nr. 138.) Verordnung der Ministerien der Finanzen und des Handels vom 31. Juli 1883, betreffend die Zollbehandlung von Futtergetreide für die von Reisenden mitgeführten Zug- und Lastthiere.

Anlässig vorgekommener Zweifel wird einvernehmlich mit den betheiligten königl. ungarischen Ministerien erklärt, dass das von Reisenden, Fuhrleuten a. s. w. in das österreichischungarische Zollgebiet eingeführte, für die mitgeführten Zugund Lastthiere bestimmte Futtergetreide im Sinne und nach Massgabe der Bestimmungen im Art. IX, Punkt 1 des Einführungsgesetzes zum Zolltarife vom 25. Mai 1882 frei vom Eingangszolle abzufertigen ist.

Dunajewski m. p.

Pino m. p.

1627.

9 août 1883.

Convention (conclue) entre l'Autriche-Hongrie et l'Italie pour régler la pêche du lac de Garda. Conclue à Riva, le 9 août 1883; ratifiée par Sa Majesté Ile et Rle Apostolique à Murzsteg, le 31 décembre 1884; ratifications échangées à Rome, le 23 janvier 1885; ordonnance pour la mise en application du 7 avril 1885.

(R. G. B. 1885, Nr. 37, 38.) Uebereinkommen vom 9. August 1883 zwischen der Regierung Seiner kaiserlichen und königlichen Apostolischen Majestät und der Regierung Seiner Majestät des Königs von Italien zur Regelung der Fischerei im Gardasee.

Abgeschlossen zu Riva am Gardasee den 9. August 1883, von Seiner kais. und königl.Apostolischen Majestät ratificirt zu Mürzsteg am 31. December 1881, und die Ratificationen mit Italien ausgewechselt zu Rom am 23. Jänner 1885.) Recueil XII.

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1883 (Urtext.)

Allo scopo di regolare con disposizioni uniformi l'esercizio della pesca nelle acque del lago di Garda ed in quelle da esso dipendenti, il Governo di Sua Maestà I. e. R. Apostolica ed il Governo di Sua Maestà il Rè d'Italia hanno nominati a proprj delegati:

Il Governo di Sua Maestà L. e. R. Apostolica il Signor Alberto nobile de Rungg, Cavaliere dell' ordine Imperiale di Leopoldo, I. R. Consigliere Aulico.

ed

il Governo di Sua Maestà il Rè il Signor Dr. Pietro Pavesi, Cavaliere dell' ordine dei S. S. Maurizio e Lazzaro, Professore di Zoologia nella R. Università di Pavia,

i quali si sono riuniti in Riva sul Garda e dopo essersi comunicati il loro poteri e averli trovati in buona e debita forma; preso per base la convenzione preliminare conclusa allo scopo sopra indicato il 25 febbrajo 1881; riservata la ratifica dei rispettivi Governi sono addivenuti alla stipulazione dei seguenti articoli.

Articolo 1.

Le presenti disposizioni riguardano il Lago di Garda, tutti i suoi affluenti diretti, particolarmente il Sarca a partire dal ponte alle Sarche e l'emissario Mincio da Peschiera all'attuale confine della provincia di Mantova.

Articolo 2.

La legislazione interna di ciascuna parte stabilisce a chi spetti il diritto di pesca nelle acque indicate all' articolo precedente. I diritti di pesca privati vanno soggeti, in quanto al loro esercizio, alle prescrizioni portate dalla presente convenzione.

Articolo 3.

Nelle concessioni d'acqua a scopo industriale ed agrario, allorquando gli interessi della pesca sieno predominanti, le Autorità competenti potranno prescrivere quanta valga ad impedire che acque inquinate di materie nocevoli ai pesci vengano riversate nel Lago di Garda o suoi affluenti ed emissarie, e far praticare convenienti passagi per il pesce nelle chiuse e nei salti d'acqua.

Il Governo di Sua Maestà I. e R. Apost. si riserva in questo riguardo piena libertà d'azione fino a che la propria legislazione nterna non abbia stabilito i rapporti tra il diritto di pesca ed altri diritti d'acqua.

Articolo 4.

È vietato d'occupare a scopo di pesca il fondo e le spiaggie del Lago con roste e simili opere stabili subacque, all' infuori delle fascinate.

E pure vietato di prosciugare stagni e di deviare o prosciugare corsi d'acqua a scopo di pesca.

Articolo 5.

È vietato d'adoperare nei corsi d'acqua ed alle loro foci nel Lago apparecchi fissi o mobíli di pesca, che impediscano il passaggio del pesce per più della metà della larghezza della corrente, misurata ad angolo retto dalla riva.

La distanza tra due di questi apparecchi impiegati simultaneamente sulla medesima riva o sulle due rive opposte non potrà essere inferiore al doppio dello sviluppo del più grande di essi.

Nulla è mutato nelle disposizioni vigenti per quanto riflette il diritto di pesca nella chiusa del Sarca.

Durante il periodo dal primo novembre a tutto dicembre l'esercizio della pesca in essa è però soggetto al divieto generale stabilito nell' articolo 12 per la trota.

Articolo 6.

È vietato di adoperare e collocare nelle acque reti ed ordigni da pesca ad una distanza minore di 20 metri dalle scale di monta, dai graticci degli opificj e dallo sbocco dei canali, dalle chiuse o cateratte, e dai salti d'acqua.

Articolo 7.

È vietato di pescare con ogni sorta di reti a strascico con sacco, tirate da terra o da barche fisse od ancorate, che necessariamente sconvolgono il fondo delle acque, in particolare con ludrione, arcagua, argano del ferro, pitor nia, strigiara, brazzolo, aola rolo e valanchera.

E vietato di pescare nei corsi d'acqua con rè de scanno e partisino, nonche con fiocina.

Articolo 8.

pure vietato l'uso della dirlinda na dal primo settembre fino a tutto aprile.

Articolo 9.

È vietato di adoperare per la pesca materie esplosive come dinamite e polvere pirica e materie stupefacienti, soffocanti, corrosive e velenose come coccolo di levante, noce vomica, calce fuligine e simili.

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1883

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I pesci delle seguenti specie non possono essere pescati, detenuti, messi in vendita e venduti, se nella loro lunghezza totale non hanno raggiunti le misure qui appresso indicate: Anguilla centimetri quaranta (40),

Trota di Lago

Regina (Bulbero)

centimetri trenta (30),

Trota di fiume, Carpione, Temolo, Tinca, Pesce Persico, centimetri quindici (15),

Alosa (Agoue, Sardena, Scarabine) centimetri dieci (10),
Tutte le altre specie, centimetri cinque (5).

Articolo 11.

E vietata la pesca e la vendita di pesci freschi delle seguenti specie:

Trota e carpione in novembre e dicembre;
Temolo (Thymallus vulgaris) in marzo;
Pesce Persico in maggio;

Tinca e Regina (Bulbero) in giugno;

Alosa (Agone, Sardena) dal 15 maggio al 15 giugno. I divieti anzidetti non sono estensibili alla vendita dei pesci provenienti dai vivaj privati, purchè sieno accompagnati da certificati dell' autorità comunale comprovanti la loro provenienza e quantità.

Mancando tali certificati saranno considerati come oggetto di contravvenzione.

Articolo 12.

In quei tratti di fiume e di lago, in cui la pesca della trota e del carpione abbia un'importanza prevalente e loro torni necessario questo modo di tutela potrà l'autorità competente, d'accordo con quella dell'altra parte, proibire nei mesi di novembre e dicembre ogni specie di pesca.

Articolo 13.

Sono vietate in ogni tempo la pesca e la vendita del fregolo di pesce.

Articolo 14.

Le due parti contraenti procureranno dovunque sia possibile, previo comune accordo e nella misura da stabilirsi, di facilitare il ripopolamento delle acque contemplate dall' articolo 1 mediante la disseminazione d'uova e d avannotti di specie di pesci riconosciute come preziose od utili.

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